Contrasto alla ludopatia: potere del Sindaco di limitare gli orari delle sale da gioco

Il TAR Toscana, con Sentenza n. 401/2017, si è pronunciato sulla necessità che il potere di limitazione degli orari sia assistito da precisi studi scientifici relativi all’ambito territoriale di riferimento: il provvedimento non deve essere caratterizzato da illogicità o irragionevolezze

29 Marzo 2017
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In tema di contrasto alla ludopatia e potere sindacale, il TAR Toscana, con Sentenza 17 marzo 2017 n. 401, si è pronunciato sulla necessità che il potere di limitazione degli orari sia assistito da precisi studi scientifici relativi all’ambito territoriale di riferimento e non (sia) caratterizzato da evidenti illogicità o irragionevolezze che incidano sulla legittimità del provvedimento.

Limitazione orari delle sale da gioco in contrasto alla ludopatia: quali poteri al Sindaco?

Con ordinanza sindacale si emanava una nuova disciplina degli orari di esercizio delle attività di gioco sul territorio comunale, prevedendo limitazione delle attività di gioco in determinata fascia oraria e ulteriore limitazione della fascia orario per gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, al fine di ridurre – ai sensi del regolamento comunale – l’apertura di “nuovi punti gioco” e adottare “una specifica regolamentazione delle modalità di gestione delle Sale che ospitano gli apparecchi da gioco nonché degli orari di apertura delle stesse, al fine di limitare per quanto possibile” le patologie e le problematiche legate al gioco d’azzardo. L’ordinanza sindacale viene impugnata dal titolare di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. Il TAR accoglie il ricorso.

In effetti, per i giudici alcuni giochi (per esempio 10eLotto e Gratta&Vinci…) non presentano caratteristiche comuni agli altri tipi di gioco d’azzardo elencati nel Regolamento comunale prima e nell’ordinanza comunale. Ben diverse sono anche le condizioni ambientali che caratterizzano sale giochi e tabaccherie/ricevitorie (frequentate da utenza differenziata e presidiate dal controllo funzionale dell’esercente).

Per il TAR Toscana infatti vi sarebbe perciò una disomogeneità di tali giochi rispetto a quelli che il Comune ha dichiaratamente inteso limitare: ne consegue che deve ravvisarsi una carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati. Questo perché, precisano i giudici del TAR:

i due giochi in questione (10eLotto e Gratta&Vinci) non sarebbero accumunabili agli altri descritti nei provvedimenti censurati, infatti, Slotmachine e Videolottery appaiono più insidiosi, ad esempio delle scommesse ippiche e sportive, perché “implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo patologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”.

Consulta la Sentenza TAR Toscana 17 marzo 2017 n. 40

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