Sequestro amministrativo di veicolo per violazioni C.d.S. eseguito dalla polizia municipale: il comune cui appartiene il pubblico anticipa le spese per la custodia
La Corte di cassazione ribadisce, nella sentenza in oggetto, di aver già precisato più volte che:
“in tema di custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, legittimata passivamente in merito alla domanda del custode, il quale agisce per il riconoscimento delle spese sopportate, è, ai sensi dell’art. 11, primo comma, del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, senza che rilevi la circostanza che la custodia, essendo impossibile o non conveniente presso lo stesso ufficio, sia stata affidata ad un soggetto diverso ai sensi dell’art. 8, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 571 del 1982 (Cass. 26/3/2015, n. 6067).”
Ne consegue che, nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per violazioni al codice della strada, eseguito dalla polizia municipale di un Comune ed affidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall’amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del veicolo sequestrato, obbligato ad «anticipare» – salvo recupero dall’autore della violazione, dall’eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo – le spese per la custodia del veicolo medesimo spettanti a detto custode è, ai sensi dell’art. 11, primo comma, del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l‘amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
Il Comune è pertanto “passivamente legittimato” rispetto alla domanda del custode volta al pagamento delle predette spese.
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