Attività commerciali e applicazione della normativa sugli orari per la somministrazione

Con risoluzione n. 41920/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti circa l’applicazione della normativa sugli orari di esercizi commerciali e di somministrazione: obbligo di comunicazione, pubblicità e sanzioni previste per inottemperanza

3 Aprile 2017
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Il caso in oggetto è quello della L.R. Lombardia n. 6 del 2010 che impone l’obbligo, in capo alle attività commerciali, di pubblicizzare e rispettare l’orario prescelto, in modo diverso da quanto previsto dalla norma nazionale.

Vincoli di orario e obbligo di chiusura: come comportarsi nel caso in cui la legge regionale contenga disposizioni apparentemente in contrasto con quanto previsto a livello nazionale?

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 e successive modificazioni, dall’1 gennaio 2012 gli esercizi commerciali individuati dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione alimenti e bevande non hanno vincoli di orario né obbligo di chiusura domenicale e festiva. Ciò anche nel caso in cui le normative regionali non abbiano adeguato le proprie disposizioni in materia.

Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, che affida il suo parere alla risoluzione n. 41920 del 7.2.2017, permane l’obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al Comune l’orario adottato e di darne adeguata pubblicità. Ciò comporta anche l’applicabilità delle sanzioni previste in caso di inottemperanza. Questo deriva dalla necessità, tuttora sentita, di assicurare al consumatore finale una corretta informazione.

La risoluzione contiene anche un parere riguardo ad eventuali “accordi volontari” fra commercianti, volti alla regolazione degli orari di esercizio.

Consulta la Risoluzione n. 41920 del 7.2.2017 del Ministero dello Sviluppo Economico

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