I dati ritenuti sensibili
I dati ritenuti sensibili agli scopi del Decreto in esame sono elencati all’art. 1, e comprendono le informazioni riguardanti:
- le aree territoriali interessate dalla realizzazione delle infrastrutture;
- il tipo di lavori effettuati e la qualificazione delle imprese che li eseguono;
- le procedure degli appalti con cui vengono assegnati i lavori;
- gli assetti societari dei soggetti vincitori degli appalti;
- le rilevazioni effettuate in loco sui cantieri, a riguardo di imprese, personale e mezzi utilizzata per i lavori.
I soggetti responsabili del monitoraggio antimafia
All’articolo 2 sono individuati i soggetti incaricati di far circolare le informazioni di cui sopra, collaborando reciprocamente nei limiti della normativa vigente. Fra questi i Ministeri dell’Interno, della Giustizia, dei Trasporti e dell’economia, l’ARAN, le prefetture-uffici territoriali e tutte le forze di polizia. Citate anche le Regioni, le Province autonome e i vari Enti Locali, fino ai Comuni.
Al fine di coordinare l’operato antimafia è istituito un comitato presso il Ministero dell’Interno, composto da un prefetto (presidente), un dirigente della Polizia di Stato e un viceprefetto (vicepresidenti) e vari rappresentati scelti fra le entità sopraelencate (dall’ARAN ai Ministeri).
Consulta il Decreto 21 marzo 2017 del Ministero dell’Interno
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