Proprio così, ma vediamo di fare chiarezza.
Come sappiamo, l’art. 214-ter primo comma C.d.S. prevede che “ I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attivita’ finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalita’ di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.“.
E’ però vero che, dopo le modifiche apportate agli articoli 186 e 187, qualora siano effettuati i lavori di pubblica utilità (non più di una volta nella propria “carriera automobilistica” ed a condizione non si sia provocato incidente stradale), di fatto non si applica la confisca, per cui è sempre più difficile trovare veicoli da assegnare definitivamente alle forze di polizia (almeno fra quelli di valore e/o non incidentati).
Leggendo però il successivo comma 2 dell’art. 214-ter, troviamo scritto che “Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l’articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni“.
Bene! cosa prevedono queste norme?
In particolare l’art. 301-BIS prevede che “I beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia“.
In sostanza, i veicoli oggetto di sequestro (in attesa di confisca oppure di restituzione dopo i lavori di pubblica utilità) per violazione agli artt. 186, 186-bis e 187, possono essere assegnati (se preferite “prestati”) agli organi di polizia che ne facciano richiesta: non è necessario si tratti dello stesso ente che ha accertato l’infrazione.
Per cui: occhio al SIVES, caccia ai veicoli sequestrati ed assegnati in custodia all’avente titolo (infatti il problema non si pone per quelli presso il custode acquirente che nella maggior parte di casi dopo 10 gg passano di proprietà per inottemperanza al ritiro), col risultato di avere dei veicoli da utilizzare che, anche se dovranno essere restituiti dopo pochi mesi, potranno essere utilizzati senza insegne (magari con la lucciola mobile), consapevoli che, una volta restituiti, se ne potranno trovare altri.
Fino a quando? Fino a quando ci saranno “sbronzi” sulle nostre strade.
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