Falsificazione materiale del tagliando: è sufficiente il concorso morale
Il ricorso viene dichiarato inammissibile: all’imputato era contestata la falsificazione materiale del tagliando, quanto meno sotto il profilo del concorso morale. Inoltre il certificato che attesta l’esito positivo della procedura di revisione, benché sia apposto materialmente sulla carta di circolazione, è a tutti gli effetti un atto distinto da essa, che ha natura certificativa e funzione propri.
Confermati quindi i 7 mesi di reclusione previsti ai sensi degli articoli 477 – 480 del Codice Penale.
Consulta la Sentenza n. 17342 del 6/4/2017, Corte di Cassazione
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