- il primo relativo alla presunta illegittimità dell’affidamento in concessione delle aree di sosta a pagamento;
- il secondo relativo alla mancata indicazione, sul retro della segnaletica, degli estremi dell’ordinanza sindacale con cui sono stati individuati gli stalli a pagamento.
L’illegittimità della concessione non rileva ai fini della validità del verbale
I giudici ricordano che la delibera di concessione della gestione del servizio di parcheggio è un atto amministrativo con cui la giunta comunale si limita ad affidare lo svolgimento di un’attività a rilevanza pubblicistica a una società, ma non è atto presupposto della violazione contestata al trasgressore, che è costituito dalla istituzione di una zona adibita al parcheggio a pagamento.
Al fine della eventuale disapplicazione della sanzione, il sindacato di legittimità può rivolgersi solo nei confronti del provvedimento presupposto, e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione (Cass. civ., 24-01-2013, n. 1742; Cass. n. 21173/06), come appunto è l’ordinanza istitutiva del parcheggio a pagamento in relazione al quale viene compiuta la violazione.
La delibera di concessione non è invece in rapporto diretto con quest’ultima, anzi con questo tipo di documento ci si limita a selezionare il concessionario di un servizio. È con l’ordinanza che si impone l’obbligo di pagamento da cui discende la violazione e la conseguente sanzione.
L’illegittimità della concessione non inficia quindi l’accertamento né l’irrogazione della sanzione.
Manca l’indicazione dell’ordinanza sindacale sulla segnaletica? Mera irregolarità
Altro motivo di ricorso riguarda la mancata indicazione degli estremi dell’ordinanza sindacale sul retro della segnaletica (ai sensi dell’art. 77 co. 7 del DPR n. 495/1992). Per i giudici si tratta di una mera irregolarità:
“L’omessa indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della relativa ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del d.P.R. n. 495 del 1992 e succ. mod.- non determina l’illegittimità del segnale, né, tantomeno, esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione e, conseguentemente, non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare”.
Confermata quindi la condanna al pagamento della sanzione prevista per la violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1 e 5.
Consulta la Sentenza n. 9125 del 7/4/2017, Corte di Cassazione
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