In particolare le due misurazioni risultano eseguite la prima alle ore 12:35 (conclusasi alle 12:36) e la seconda alle ore 12:41. Sarebbe quindi impossibile certificare il rispetto dei 5 minuti, non potendo conoscere con certezza i secondi di inizio e fine delle operazioni.
Il parere della corte. I giudici ricordano che l’art. 186 C.d.S., comma 2, non chiarisce se la decorrenza dell’intervallo in questione debba conteggiarsi dal termine della prima misurazione invece che dal suo inizio e, nel silenzio della legge, è logico ritenere che questo debba essere calcolato considerando il momento di inizio della prima misurazione e della seconda, o il termine di dette misurazioni.
Così facendo si ottengono tempi minimi leciti: 12:35 – 12:41 utilizzando il momento di inizio, 12:56 – 13:01 utilizzando i momenti di fine.
Rilevazione errata? Bastano i sintomi. In ogni caso si ricorda che i dati forniti dalle misurazioni eseguite in modo irrituale possono essere combinati con gli elementi sintomatici eventualmente disponibili e condurre, su tali premesse, all’affermazione di penale responsabilità del conducente.
Nel caso specifico la sentenza dà adeguatamente conto delle manifestazioni sintomatiche dello stato d’ebbrezza (alito vinoso, mancanza di lucidità), testimoniate dagli agenti accertatori.
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