Le nuove disposizioni, contenute all’art. 27 del Decreto-Legge 24.4.2017, n. 50, sono queste:
All’articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole, “trasporto di persone” sono inserite le seguenti: “i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi i linea di trasporto di persone”.
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- il testo integrale del Decreto-Legge 24.4.2017, n. 50;
- il testo aggiornato dell’art. 84 del Codice della Strada.
I veicoli destinati ai servizi di linea per trasporto di persone e citati al comma 2 dell’articolo 87 includono:
- gli autobus;
- gli autosnodati;
- gli autoarticolati;
- gli autotreni;
- i filobus;
- i filosnodati;
- i filoarticolati;
- i filotreni.
Ricordiamo infine che che la sanzione amministrativa comminata a chi adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso va da €422 a €1.697.
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