Il cartello di cantiere: la mancata esposizione può comportare una denuncia all’Autorità Giudiziaria?

9 Aprile 2015
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di A. Cuoghi

 

Da ormai oltre un ventennio in campo giurisprudenziale e dottrinale viene trattato l’argomento relativo alla mancata esposizione del cartello di cantiere, e se, da tale mancanza, comporti eventualmente una denuncia all’Autorità Giudiziaria.
La stessa Corte di Cassazione a volte, si è resa protagonista di sentenze discutibili soprattutto dopo le storiche pronunce a sezioni unite del 1992 e del 1993 (1), ed in particolar modo la Sez. 3^ n. 5149 del 4/2/2003 definita dalla stessa Corte, in un secondo momento, come un “equivoco”.
Il cartello è da considerarsi a tutti gli effetti alla stregua di un “documento di cantiere” che viene ormai quasi sempre disciplinato dai vigenti regolamenti urbanistico edilizi di ogni comune italiano. Pertanto, il suo contenuto, le sue dimensioni, la sua collocazione (normalmente visibile dalla pubblica via), l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria ecc. non sono disciplinati dal Testo Unico Edilizia (TUE), DPR 380/2001, ma sono aspetti che vengono demandati, appunto, o alle leggi regionali o alla normativa comunale.
La questione importante però riguarda se sia possibile denunciare penalmente e chi, nel caso in cui il cartello di cantiere non sia esposto oppure, ad esempio, non sia visibile dalla pubblica via. E poi, tale denunzia, riguarda solo la mancata esposizione per opere sottoposte a permesso di costruire o per tutti gli atti abilitativi ?
Prima di trattare l’argomento in ambito dottrinale vediamo come si pone la giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione penale richiama il dettato dell’art. 27, comma 4 e di quella sanzionatoria, presente all’art. 44, lett. a) TUE.
La prima disposizione sancisce che “ gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire (ex concessione edilizia), ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti i casi di presunta violazione urbanistico – edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria….. omissis “.
La seconda recita “salvo che il fatto non costituisca più grave reato ferme le sanzioni amministrative, si applica l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo (titolo IV, Capo I, TUE n.d.r.), in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire”.
Per la giurisprudenza, ai sensi del combinato disposto relativo alle due norme suindicate, la mancata esposizione del cartello è penalmente sanzionata ex art. 44, lettera a), TUE, proprio a seguito della famosa sentenza delle sezioni unite della cassazione penale n. 7978, ove, tra l’altro, veniva evidenziato che tale norma sanzionatoria era da ritenersi “norma in bianco”, in quanto, mentre la sanzione è determinata, il precetto ha un carattere generico, visto il rinvio ad aspetti esterni (permesso di costruire, regolamenti edilizi, strumenti urbanistici ecc. ) . Tale art. 44, lettera “a” del TUE non fa altro che riprendere quanto veniva già sancito dal vecchio art 20 della Legge n. 47/1985. E su questo punto, per il Supremo Collegio, era da ritenersi penalmente sanzionata ma solo a condizione che il tutto fosse anche previsto dai locali regolamenti edilizi o dal permesso di costruire (ex concessione edilizia).(2) Dopo l’entrata in vigore del TUE, per la Cassazione si è verificata l’estensione dell’ambito applicativo della fattispecie sia sotto il profilo sanzionatorio (summenzionato) sia sotto il profilo dei soggetti responsabili di tale violazione.
Da quanto sopra riportato, nell’ultimo ventennio pare pacifica l’opinione che si è affermata in giurisprudenza la massima secondo la quale se la mancanza del cartello di cantiere per opere sottoposte a permesso di costruire, sia prevista dal regolamento urbanistico edilizio o dal permesso stesso, è sanzionabile sia amministrativamente (dal regolamento) sia penalmente (art. 44, lettera “a” del TUE).
Su tale punto converge anche la dottrina maggioritaria . Pertanto, dal punto di vista pratico, qualora ci si trovi in presenza di opere sottoposte a SCIA, CIL o opere libere, la mancanza del cartello, qualora sia previsto dal regolamento urbanistico edilizio, sarà sanzionabile solo amministrativamente.
Infatti più volte la frase riportata nell’art. 27, comma 4, TUE, “….. ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire (ex concessione edilizia), ovvero non sia apposto il prescritto cartello….. ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria………”, è stato interpretato nel senso di sanzionare penalmente la mancata esposizione del cartello per le opere sottoposte a permesso di costruire anche se questo è presente in cantiere (cartaceo + progetti) e solo se tale violazione è presente nell’attuale regolamento urbanistico edilizio del comune.
Per quanto riguarda la SCIA onerosa o super SCIA, in base alla ratio del DPR 380/2001, si può ragionare in maniera analoga a quanto detto per il permesso di costruire.
Qual è lo scopo del cartello di cantiere ?
Ai sensi dell’art. 27, comma 4, TUE suindicato, l’esposizione del cartello assolve all’obbligo di rendere edotti i terzi circa i titoli edilizi rilasciati ed i nominativi dei responsabili dell’attività edilizia nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività di cantiere derivino danni nei confronti di terzi, appunto, e non può ritenersi esclusivamente finalizzato a consentire ad eventuali controinteressati di far valere le proprie pretese innanzi all’autorità amministrativa.
Contestualmente si individuano i destinatari dell’obbligo di esposizione in quelli già indicati all’art. 29 TUE, comma 1(ex art. 6 , L. 47/85), e, segnatamente, nel titolare del permesso di costruire, nel committente, nel costruttore, nel direttore dei lavori.

 

A. Cuoghi

 

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(1) SS.UU. n. 7978, 14 Luglio 1992 e SS.UU. n. 11635, 21 Dicembre 1993.
(2) Vedasi sentenze Cassazione Penale : SU, 7978 del 14/07/1992, in proc. Aramini ed altro, in CED Cass. N. 191176. Tale aspetto viene poi ribadito dalla stessa Cassazione Penale a Sezioni Unite dopo qualche anno.

 

 

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