Oggi ci occupiamo della questione relativa alla segnaletica da apporre per avvisare gli automobilisti delle postazioni di controllo. Una postazione mobile necessita di segnaletica mobile? Viceversa per una postazione fissa possiamo utilizzarne una fissa? Non proprio, almeno secondo la Cassazione.
Per approfondire il tema sfruttiamo la Sentenza n. 10298/2017, che riguarda un ricorso a una sanzione amministrativa per eccesso di velocità. Fra i motivi di ricorso presentati analizziamo in particolare il quinto: “il verbale di contravvenzione non riportava l’indicazione della presenza del cartello e della relativa distanza“.
Innanzitutto i giudici notano come dall’articolazione del motivo emerga “una implicita ammissione del fatto che in loco esistesse un segnale ad installazione fissa e permanente”. Assolto quindi dall’amministrazione il dovere di segnalazione dell’esistenza di dispositivi di rilevamento elettronico della velocità.
Differenziazione dei segnali a seconda del tipo di dispositivo di rilevamento
Per quanto riguarda il secondo punto, vale a dire “la pretesa di una differenziazione dei segnali a seconda del tipo di dispositivo di rilevamento“, i giudici notano come non si trovi giustificazione alcuna a un orientamento del genere né all’interno della normativa.
Seguendo una logica del genere si arriverebbe a situazioni assurde: ogni estate, sulle strade di montagna dovrebbero essere rimossi i segnali di pericolo neve e obbligo di catene, oppure sulle strade sdrucciolevoli in caso di pioggia andrebbero rimosse le relative segnalazioni di pericolo nei giorni di sole, oppure ancora nei giorni piovosi e invernali andrebbero rimossi i segnali di pericolo di incendio, e così via.
Insomma, non è necessario indicare nel verbale il tipo di segnaletica di preavviso della postazione di controllo della velocità presente al momento dell’accertamento della violazione, né questa rileva in alcun modo riguardo alla legittimità della sanzione.
Violazione della privacy? La sanzione è comunque valida
Nel respingere il ricorso viene anche ribadito che eventuali violazioni della normativa sulla privacy non hanno effetto sul verbale, potendo solo determinare le sanzioni previste del dlgs 196/2003.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento