Per valutare l’attendibilità del verbale di Polizia Giudiziaria non è necessaria la querela di falso

Corte di Cassazione, 3785/2017: per valutare l’attendibilità del verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria in seguito alla ricostruzione di un sinistro stradale, non è necessaria la querela di falso.

Marco Vitali 4 Maggio 2017
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Dopo aver perso una figlia in un incidente d’auto, citano in giudizio l’altro automobilista coinvolto nei fatti, al fine di ottenere un risarcimento danni. Il Tribunale procede al respingimento della domanda, poiché la responsabilità del sinistro sarebbe interamente della ragazza. Tale ricostruzione è resa possibile grazie al verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo del fatto.

Contro questo verbale viene presentata querela di falso, in merito alla quale il giudizio viene rimesso al Tribunale.

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La fede privilegiata non si estende alle valutazioni del verbalizzante

Secondo i ricorrenti, leggendo la ricostruzione del sinistro fornita nel verbale, emerge come i fatti siano avvenuti in presenta degli agenti di Polizia Giudiziaria, circostanza in realtà falsa e non verificatasi.

I giudici, nel procedere al respingimento del ricorso, ricordano però uno dei principi della Corte di Cassazione:

“In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di
errore di fatto – nella specie, la rilevazione del numero di targa di un’auto – non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale”.

La fede privilegiata non si estende infatti agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli ricostruiti attraverso personali considerazioni logiche.

Nel caso di specie, i giudici del merito, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, hanno ritenuto che nel rapporto di Polizia Giudiziaria redatto in occasione del sinistro stradale all’origine della causa principale pendente, i fatti descritti risultano ricostruiti dal pubblico ufficiale sulla base di quanto appreso da terzi e dagli accertamenti o rilievi tecnici e che pertanto presentano una rilevanza probatoria ordinaria che può essere infirmata da prova contraria.

 

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