Contro questo verbale viene presentata querela di falso, in merito alla quale il giudizio viene rimesso al Tribunale.
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La fede privilegiata non si estende alle valutazioni del verbalizzante
Secondo i ricorrenti, leggendo la ricostruzione del sinistro fornita nel verbale, emerge come i fatti siano avvenuti in presenta degli agenti di Polizia Giudiziaria, circostanza in realtà falsa e non verificatasi.
I giudici, nel procedere al respingimento del ricorso, ricordano però uno dei principi della Corte di Cassazione:
“In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di
errore di fatto – nella specie, la rilevazione del numero di targa di un’auto – non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale”.
La fede privilegiata non si estende infatti agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli ricostruiti attraverso personali considerazioni logiche.
Nel caso di specie, i giudici del merito, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, hanno ritenuto che nel rapporto di Polizia Giudiziaria redatto in occasione del sinistro stradale all’origine della causa principale pendente, i fatti descritti risultano ricostruiti dal pubblico ufficiale sulla base di quanto appreso da terzi e dagli accertamenti o rilievi tecnici e che pertanto presentano una rilevanza probatoria ordinaria che può essere infirmata da prova contraria.
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