In particolare si indaga l’applicazione degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice Penale, 222 e 223 del Codice della Strada, e sugli effetti che tali provvedimenti possono avere, investendo i diversi titoli abilitativi posseduti dal soggetto coinvolto in un incidente stradale che rientri nel campo di applicazione dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali. Si tratta di coloro che sono in possesso di patente di guida civile rilasciata ai sensi dell’art. 116 del C.d.S. e di patente militare rilasciata ai sensi degli artt. 138 e 139 C.d.S. (Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria ecc…).
Il Ministero dell’Interno, sul tema, ribadisce che la normativa non è sostanzialmente cambiata: “la sospensione o la revoca della patente possono essere applicate solo in relazione all’esistenza di un’effettiva situazione di abuso del titolo abilitativo richiesto per la conduzione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione da cui deriva l’incidente stradale.”
Insomma, come confermato anche dal Parere del Consiglio di Stato, le misure interdittive contemplate dagli artt. 222 e 223 C.d.S. e le sanzioni amministrative accessorie, riguardanti la patente di guida civile rilasciata ai sensi dell’art. 116 C.d.S., non possono trovare diretta contestuale applicazione anche per la patente militare o assimilata di cui all’art. 138. Questa potrà infatti essere revocata solamente dall’autorità competente.
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