Omicidio colposo stradale e confisca della patente
In caso di omicidio colposo stradale (artt. 589 comma 1 e 2 del Codice Penale) deve sempre essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 C.d.S. e ciò perfino se essa sia stata già disposta dal prefetto. Una volta confermata la sanzione da parte del giudice, questi procederà a sottrarre il tempo di sospensione già trascorso dalla pena.
La sanzione amministrativa non può essere oggetto dell’accordo fra le parti ed è applicata in accertamento del reato: nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato che si fonda sulla descrizione del fatto reato non contestata dalle parti.
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