Secondo l’amministrazione la decisione del giudice sarebbe da riformare. Questi ha annullato il verbale a causa di mere e generiche affermazioni dell’automobilista in merito alla omologazione e a supposti malfunzionamenti delle apparecchiature automatiche. Secondo la difesa del Comune invece l’apparecchiatura utilizzata è di tipo omologato dal Ministero dei trasporti, ed è stata installata secondo le prescrizioni dell’omologa.
Tanto dimostrerebbe anche la documentazione allegata dall’ente locale, contenente:
- decreto di omologa;
- dichiarazioni integrative del costruttore e dell’installatore;
- schede tecniche e progetti;
- documentazione fotografica;
- verbale di collaudo.
In una situazione del genere spetta alla controparte provare malfunzionamenti o errata installazione, non essendo sufficienti generici richiami alla normativa. Nessuno di questi documenti è stato invece specificatamente impugnato dall’automobilista.
Infrazioni semaforiche: la documentazione fotografica
Interessante è anche l’analisi della documentazione fotografica prodotta dallo strumento, a sostegno del verbale di accertamento di infrazione. Questa comprende:
- un fotogramma che riprende il veicolo quando esso si trova prima della striscia di arresto con luce rossa già accesa;
- un fotogramma riprende il veicolo quando esso ha superato la striscia di arresto con luce rossa accesa;
- un terzo fotogramma consistente in un ingrandimento per la lettura del numero di targa.
Tutti i fotogrammi, inoltre, recano in sovrimpressione la località dell’infrazione, la data e l’ora dell’evento.
I giudici, procedendo all’accoglimento del ricorso, ricordano quanto segue:
In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il Codice della Strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso.
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