L’Agenzia subentrerà a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era coinvolto il Gruppo Equitalia. Il nuovo ente assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II del DPR n. 602/1973 e può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali.
A decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali previste dall’articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da essi partecipate.
La delibera potrà essere adottata dal competente organo dell’amministrazione anche in data antecedente a quella del 1° luglio 2017, fermo restando che gli effetti della stessa dovranno in ogni caso decorrere da tale data.
Consulta la Circolare prot. 2017-EQUISDR-3713542 di Equitalia per ulteriori informazioni
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