Vietare ai cani l’accesso ai parchi è illegittimo senza adeguata motivazione

Il TAR annulla l’ordinanza con cui si voleva disporre il divieto d’accesso ai cani nei parchi pubblici, a causa dell’assenza di un’adeguata motivazione o di un pericolo per la sanità contro cui intervenire tempestivamente.

6 Giugno 2017
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Troppe feci canine abbandonate nei parchi da padroni distratti e/o incivili . Per rimediare il Sindaco dispone con un’ordinanza contingibile e urgente il divieto di accesso per gli animali nei parchi pubblici, contro la quale si muove ricorso al TAR.

I giudici provvedono ad annullare il divieto di accesso ai cani: le ordinanze contingibili e urgenti vanno utilizzate a fronte della necessità di un intervento immediato, per reagire a un pericolo grave e concreto (che minacci, ad esempio la salute o l’igiene pubblica). Senza questo tipo di necessità le ordinanze sono illegittime.

Il TAR ricorda inoltre che

le ordinanze contingibili e urgenti impongono la precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge”.

Annullata quindi l’ordinanza. Per motivare un provvedimento del genere, si dovrà procedere ad un’accurata indagine che permetta di accertare se l’abbandono degli escrementi dei cani nei parchi pubblici costituisce o meno un pericolo per la salute e l’igiene pubblica.

Consulta la Sentenza n. 694/2017, Tar Toscana

 

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