- Esegui il login per consultare la sentenza
Il principio in parola è stato affermato originariamente dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 477 del 2002, secondo la quale, in definitiva, per il notificante, la notifica si perfeziona nel momento in cui l’atto è presentato all’ufficiale giudiziario (o ad altri agenti a ciò preposti) e, per il notificatario, ossia il destinatario, nel momento in cui l’atto è da quest’ultimo ricevuto. Recepito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, siffatto principio è stato successivamente codificato nell’art. 149 c.p.c.
Si muove, dunque, dalla distinzione fra azione del notificante e relativi effetti e ricezione da parte del notificatario, e relativi effetti.
È interessante ricordare che il giudizio del 2002 traeva origine da questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), richiamato implicitamente dall’art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica dell’atto da notificare dalla…
- Esegui il login e continua a leggere l’approfondimento
Fonte: www.ufficiocommercio.it
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento