Il nuovo Ente svolgerà l’esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005.
Sempre dal 1° luglio, gli enti locali potranno, con delibera, affidare al soggetto di cui sopra le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie. La delibera potrà essere approvata anche prima del 1° luglio, fermo restando che i suoi effetti decorreranno comunque da tale giorno.
Non occorre adottare alcuna convenzione specifica, perché le condizioni di svolgimento del servizio di riscossione rimangono regolate, in termini di costo e di rendicontazione, dalle disposizioni normative finora applicabili ad Equitalia.
Si ricorda infine che la competenza a decidere la modalità di riscossione è sempre del Consiglio Comunale.
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