In particolare il documento si occupa dell’articolo 27 del DL 50/2017, e dell’interpretazione/applicazione dei commi 12 e 12-bis.
Riunioni verticali e riunioni orizzontali
Il Dl 50/2017, dopo la conversione in legge 96/2017, introduce la distinzione tra due tipi di raggruppamenti di imprese:
- riunioni verticali, informate alla specializzazione produttiva e con l’obbligo che la mandataria svolga le attività principali di trasporto e la/le mandante/mandanti quelle qualificate come “attività secondarie”;
- riunioni orizzontali, in cui le imprese svolgono il medesimo tipo di prestazione.
La disposizione introduce un obbligo di comunicazione a carico delle imprese esercenti in forma associata i servizi di linea interregionali di competenza statale, disciplinati dal medesimo D.lgs. 285/05. Detta comunicazione deve essere fornita dalle imprese entro il 30 ottobre 2017.
Entro tale data l’impresa mandataria di una riunione di imprese deve comunicare all’indirizzo di posta elettronica dg.ts-div2@pec.mit.gov.it (o tramite raccomandata o consegna a mano) una dichiarazione con la quale sia specificato il modello organizzativo adottato (verticale o orizzontale appunto).
- Per saperne di più consultate la circolare n. 9/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Scarica anche l’allegato I alla circolare, contenente il modello compilabile di “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (riunione di imprese)”
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