Chi causa un sinistro ha l’obbligo di fermarsi per prestare soccorso e permettere la propria identificazione. Chi non ottempera si macchia di quello che viene definito “reato di fuga“, previsto dall’art. 189 del Codice della Strada.
Lo ricorda la Corte di Cassazione, confermando la condanna comminata a un uomo che, dopo aver causato due incidenti in pochi minuti, è scappato dal luogo dei fatti. La difesa del reo si basa su due punti:
- l’automobilista non si sarebbe accorto della necessità di assistenza delle altre persone coinvolte nel sinistro;
- sul luogo erano intervenute altre persone, fatto che solleverebbe il “colpevole” da ogni responsabilità.
Dopo un sinistro bisogna fermarsi e prestare soccorso, sempre
I giudici, nel respingere il ricorso, ricordano che nel reato di fuga il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente ma anche il danno alle persone.
Inoltre, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente abbia bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che può anche attenere all’elemento intellettivo, qualora il conducente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato.
Infine, a nulla rileva la presenza di terze persone che intervengono sul luogo, non facendo venir meno l’obbligo, in seno al conducente che causa il sinistro, di fermarsi.
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