Vietato anche l’utilizzo di alimenti miscelati a vetro, plastiche o altri metalli.
Obblighi per i veterinari
Il veterinario, informato dal padrone (o dalla PA in caso di animali selvatici), che emetta la diagnosi di un sospetto avvelenamento è tenuto a compilare e inviare all’azienda sanitaria locale i moduli allegati all’ordinanza (consultabili a questo link).
Obblighi per la PA
L’articolo 7 dell’ordinanza in particolare recita: in seguito alla segnalazione (da parte dell’Istituto zooprofilattico sperimentale) di un sospetto avvelenamento, il sindaco “provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l’ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell’area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni“.
Consulta l’ordinanza 13 giugno 2016
Ricordiamo che l’efficacia dell’ordinanza in esame è stata prorogata per dodici mesi dall’ordinanza 21 giugno 2017
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