Di quali reati risponde il conducente del veicolo? È necessario fare riferimento all’art. 189, commi 6 e 7, del C.d.s. (“comportamento in caso di incidente”). Fuga e omissione di soccorso, a maggior ragione considerando che l’uomo si era fermato in un primo momento e aveva potuto constatare le lesioni riportate dal ciclista.
A differenza poi di quanto sostenuto dalla difesa, la fattispecie è del tutto inquadrabile nella disciplina relativa alla circolazione stradale: si è infatti più volte affermato che “l’atto di circolazione, presupposto per l’applicazione delle relative norme, sussiste quando i veicoli si muovono sulla strada ovvero sostano o si fermano durante il percorso, senza che abbia rilevanza il motivo che spinge alla circolazione ne’ se questa sia momentanea o abbia carattere duraturo ovvero costituisca fatto isolato o ripetuto”.
La “fermata” costituisce quindi una fase della circolazione a tutti gli effetti e quindi a nulla rileva che il furgone fermo al momento dei fatti, considerato che è appurato il nesso causale fra la presenza del mezzo e la caduta del ciclista.
Il reato di fuga: sussiste anche se l’automobilista si ferma per qualche minuto prima di allontanarsi
Infine i giudici affermano che in tema di circolazione stradale, integra il reato di cui all’art. 189, commi primo e sesto, C.d.S. (cosiddetto reato di fuga), la condotta di colui che – in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie “per pochi istanti“), senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo.
Il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto.
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