I giudici ricordano l’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), per un illecito di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata.
Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo accertatore (ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, del C.d.S) il giudice competente è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale quei dati andavano inviati.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento