Omessa comunicazione dati conducente: chi è competente per il ricorso?

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17026/2017: i giudici ricordano che per i ricorsi a verbali che contestano l’omessa comunicazione dei dati del conducente è competente territorialmente il giudice di pace ove ha sede l’organo accertatore

20 Luglio 2017
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In caso di ricorso a un verbale che contesta l’omessa comunicazione dei dati del conducente, chi è il giudice competente? Se ne occupa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17026/2017.

I giudici ricordano l’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), per un illecito di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata.

Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo accertatore (ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, del C.d.S) il giudice competente è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale quei dati andavano inviati.

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