I giudici, dopo aver sottolineato che l’origine del credito in base al quale si procede si riferisce a “infrazioni al Codice della Strada”, affermano quando segue:
” […] il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento”.
Ciò significa che la sua impugnazione, che sostanzialmente riguarda l’accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario.
Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni del C.d.S. rientra quindi fra le competenze del Giudice di Pace.
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