L’esempio dell’utilizzo da parte degli enti proprietari della strada degli attraversamenti colorati o rialzati. Responsabilità erariale.
È ormai prassi diffusa da parte di alcuni Enti proprietari delle strade utilizzare attraversamenti pedonali a fondo rosso, verde, tricolore, o giallo nere in prossimità di cantieri o ancora in prossimità dei centri storici con particolari colorazioni storiche, e colori che rappresentino una sorta di propaganda politica a favore della corrente che governa la città. Tale prassi sarebbe giustificata, a parere di chi la utilizza, in quanto il Codice della strada non specificherebbe quale colore debbano avere gli attraversamenti pedonali. Proprio questa “presunta” e mai dimostrata lacuna del codice e del suo regolamento di esecuzione sui colori, hanno permesso di far muovere, nel vuoto normativo, ognuno a suo modo, che, in buona fede o meno, con la scusa di potenziare la visibilità hanno gettato secchiate di vernice ridipingendo le zone di asfalto su cui sono posizionate le strisce.
Ma sono davvero più visibili colorate?
In alcune condizioni di luce, magari quando c’è penombra, l’occhio umano tende a percepire meglio il contrasto bianco / nero più di quanto possa essere il bianco / rosso e così via. Ma non è di certo solo quello il problema. Infatti questi continui cambi di colore avvenuto sul manto stradale non hanno fatto altro che rendere l’asfalto pieno di insidie sia per i pedoni che attraversano la strada ignari del pericolo, sia delle autovettura che, in caso di frenata di emergenza per l’attraversamento improvviso di un pedone, possono non avere l’aderenza necessaria per evitare guai ancora più grossi in quanto gli spazi di frenata sono superiori a quelli che normalmente si registrano sugli speciali fondi ad alta aderenza che il codice prevede su tutti gli attraversamenti pedonali. Dunque l’unica soluzione plausibile è che le colorazioni delle strisce pedonali debbano avvenire con l’utilizzo della pasta del conglomerato.
Come operatori del diritto, siamo soliti considerare le leggi come quegli atti che contengono dispositivi generali ed astratti, resi noti e cogenti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Queste sono le c.d. fonti del diritto: leggi, decreti leggi e legislativi, regolamenti.
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