La delega al Governo per la trasformazione in reati procedibili a querela per i reati contro la persona con pena edittale non superiore a quattro anni.
L’articolo 1, comma 16, della legge 103/2017(1) delega il Governo ad adottare entro il termine del tre agosto 2018 decreti legislativi per la modifica della procedibilità per taluni reati prevedendo la necessità della querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio puniti con pena non superiore nel massimo a quattro anni escluso il reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p..
La formulazione della norma non brilla per chiarezza espositiva ed anche la sua stessa esposizione sintattica offre spunti di riflessione che il Governo dovrà sicuramente ricomporre.
In sostanza il diverso regime di procedibilità si applicherà per i reati contro la persona e contro il patrimonio puniti con un massimo edittale di reclusione non superiore a 4 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria con una serie di eccezioni la cui portata lascia all’interprete qualche dubbio.
Sicuramente escluso dalla procedibilità a querela sarà il reato di violenza privata.
Dubbi lascia la comprensione della seconda parte della disposizione di delega, aperta dalla clausola di riserva salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio,ove si elencano una serie di eccezioni legate a determinate circostanze (di cui più oltre) che però non è dato capire se siano riferite ai soli reati contro il patrimonio o si estendano anche ai reati contro la persona.
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