Nella pronuncia n. 23397/2016, infatti, le Sezioni unite avevano indicato che tale principio «è di applicazione generale» sugli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva.
Il caso in esame secondo la sezione tributaria della Cassazione ha tutte le caratteristiche per rientrare in questa fattispecie. Ecco i motivi:
– riguarda un tributo come il bollo auto, per il quale il termine di prescrizione più breve di quello ordinario;
– la relativa cartella di pagamento era stata emessa tempestivamente e non era mai stata impugnata dal contribuente.
Consulta la sentenza n. 20425/2017, Corte di Cassazione, sez. tributaria
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