Dal 18 ottobre 2015 non è più necessaria l’esposizione del contrassegno assicurativo sui veicoli soggetti all’obbligo dell’assicurazione RCA.
È implicitamente abrogato l’articolo 181 del codice della strada per quanto riguarda le sanzioni a carico di chi non espone il contrassegno assicurativo, ovvero lo espone scaduto o non leggibile. Di conseguenza le sanzioni per le violazioni descritte nei casi 1 e 2 dell’articolo 181 sono da considerarsi non più applicabili con decorrenza 18 ottobre 2015.
Nulla cambia, invece, per l’obbligo di avere disponibile il certificato assicurativo per l’esibizione agli organi di polizia, per cui resta in vigore l’articolo 180, comma 1, lettera d) e la sanzione di cui al comma 7 del medesimo articolo.
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