Altro motivo del ricorso denuncia violazione di legge con riferimento all’omessa valutazione, da parte della Corte di merito, dell’utilizzo di un collutorio, che potrebbe avere alterato la presenza di alcool nel cavo orale al momento dell’accertamento etilometrico.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova liberatoria non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test (nella specie, la prescrizione del collutorio dopo una cura dentaria), quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all’effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione.
La Corte sottolinea che, al momento del controllo, il ricorrente presentava “i sintomi di uno stato di ebbrezza, anzi di un evidente stato di ebbrezza” immediatamente rilevati dal personale della Squadra Volante.
Il ricorso dell’automobilista è inammissibile, basandosi su motivi che sono tutti manifestamente infondati e tenendo conto della condotta sconsiderata alla guida, con superamento di un semaforo rosso; il conseguente inseguimento da parte della Volante; il mendacio circa l’assunzione del collutorio in Questura e il non minimale tasso alcolemico.
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