Come confermato nella stessa difesa del ricorrente, il Sig. …., ancorché di nazionalità ….., risiede stabilmente in Italia dal 2014 e qui ha stabilito il centro dei propri affari, in quanto lavora stabilmente. Da gennaio 2016 è presente anche la famiglia, consolidando così non solo il concetto di residenza anagrafica, ma anche quello di residenza normale, avendo trasferito in Italia, altresì, il centro dei propri affetti famigliari.
Detto questo e per sgombrare il campo da equivoci, il Sig. ….., come qualsiasi cittadino residente nell’Unione Europea, è soggetto alle norme di diritto nazionale quanto alla possibilità di conseguire una abilitazione alla guida. Sostenere il contrario e rifarsi alle norme che regolano la circolazione internazionale, in particolare le Convenzioni di Vienna 8 novembre 1968 e Ginevra, 19 settembre 1949, significherebbe stravolgere il diritto e non aver compreso il rapporto tra l’articolo 116, comma 1 e l’articolo 135 comma 1 del codice della strada.
È sufficiente fare riferimento alla legge nazionale, cioè all’articolo 116, comma 1, del codice della strada, per comprendere che la patente deve essere richiesta e ottenuta nello Stato ove si ha la residenza normale. A tale regola fa eccezione l’articolo 135, comma 1, che mutua la propria esistenza dalle due citate Convenzioni e che regola la circolazione internazionale dei veicoli e dei conducenti.
È facile comprendere che, per aversi circolazione internazionale, secondo le Convenzioni, è necessario che il conducente abbia la propria residenza in uno Stato diverso da quello dove circola; a tale condizione è riconosciuta la patente rilasciata all’estero. Ulteriore facilitazione concessa dalle Convenzioni e ratificata nell’articolo 135, comma 1, è quella che consente a chi trasferisce la residenza in uno Stato firmatario e intende utilizzare la propria patente conseguita quando era residente nello Stato di origine; a tali condizione egli potrà circolare ancora per un anno dall’acquisizione della residenza in un Italia, ai sensi dell’articolo 135 del codice della strada, a patto che la patente sia in corso di validità. Tale periodo potrà essere utilizzato per convertire la patente, ovvero, se non è convertibile, per conseguire la patente italiana per esame.
Queste sono le regole e non è possibile assolutamente discostarsene. Si ripete che un titolo conseguito all’estero è riconosciuto in uno Stato diverso solo in base a Convenzioni, Accordi o procedure speciali come per il riconoscimento di titoli di studio, che nel caso di specie non sono applicabili in quanto per il residente in Italia valgono solo e unicamente le regole nazionali, cioè l’articolo 116, comma 1, del codice della strada.
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