In taluni casi la reiterazione o la ripetizione dell’illecito in un determinato periodo comportano l’applicazione di una sanzione accessoria, come quella della sospensione della patente o l’aggravamento delle sanzioni accessorie già applicabili già dal primo illecito, oppure l’applicazione della confisca (o comunque gli effetti tassativamente indicati dalle norme che richiamano la reiterazione o la ripetizione).
Dal 2016, in un caso, quello della guida senza patente per il quale è intervenuta la depenalizzazione (e per i casi assimilati alla guida senza patente), la reiterazione biennale da luogo all’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 116, comma 15, nonché alla sanzione accessoria amministrativa conseguente a illecito penale della confisca del veicolo, ex art. 224-ter del codice della strada.
In ogni caso, quando la violazione astrattamente prevede l’istituto specifico della reiterazione, o delle conseguenze per la seconda violazione nel biennio è ovviamente necessario verificare, ove e per quanto possibile, la sussistenza di precedenti violazioni che possono determinare in concreto l’applicazione delle conseguenze di tali istituti giuridici.
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