Guida in stato di ebbrezza: valido il risultato dell’alcoltest anche con la dicitura “volume insufficiente”

Cassazione penale, sentenza 19/10/2017, n. 48304: se l’etilometro da volume insufficiente, ma la misurazione è comunque eseguita, è legittima la prova dello stato di ebbrezza, soprattutto in presenza di evidenti sintomi

25 Ottobre 2017
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Imputato condannato per il reato previsto dall’art. 186, comma 2, lettera c), C.d.S. per aver guidato in stato di ebbrezza.

E’ configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, la quale, in assenza di patologia respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell’imputato ed è onere dell’imputato allegare circostanze in grado di inficiare la valenza probatoria dell’alcoltest qualora lo scontrino riportante l’indicazione del tasso alcolemico, in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente” e l’apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore.

Rileva inoltre la Corte: «i dati sintomatici hanno confermato l’accertamento tecnico: “alito vinoso, occhi lucidi, deambulazione”: si tratta di sintomi caratteristici dello stato di ebbrezza, perfettamente coerenti con il dato emerso dall’alcoltest»; ha, inoltre, correttamente affermato che «Le prove in atti non consentono dubbi in merito al corretto funzionamento dell’apparecchio etilometro […] Tra l’altro, il verbale riporta il numero di matricola dell’etilometro e dà atto che si tratta di apparecchiatura “debitamente omologata e revisionata”».

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