Tanta, come sempre la confusione: a volte in buona, altre in cattiva fede e pertanto, prima di spendere mezzo stipendio, diamo un’occhiata a cosa prevede la norma.
Leggendo lo pneumatico sul fianco , scopriamo diverse notizie.
Se è omologato, la larghezza (esempio 315), l’altezza del fianco in percentuale rispetto alla larghezza (esempio 80), la tipologia (R per esempio significa radiale), la misura in pollici (esempio 22,5), l’indice di carico (per i veicoli commerciali), l’indice di velocità (con una lettera che, giusto per far confusione, non è in ordine alfabetico rispetto alle velocità corrispondenti), altre scritte tipo M+S, M&S, ecc.
Diamo intanto per appurato che, poco importa se ci troviamo nella stagione invernale o estiva, oramai tutti sanno che gli pneumatici debbono corrispondere a quelli previsti per il veicolo che ci interessa, cioè previsti in sede di omologazione del veicolo (può aiutarci in questo un buon gommista oppure il concessionario che ci ha venduto l’auto, oppure può essere sufficiente consultare a volte il libretto di manutenzione del veicolo).
Nella stagione invernale, sulle strade dove scatta l’obbligo, con segnaletica, di particolari accorgimenti per neve o ghiaccio, possiamo optare fra due scelte:
– tenere le catene (di omologazione e misure adeguate al veicolo che ci interessa)
– fare il “cambio gomme” con quelle che chiamiamo gomme a neve, gomme termiche, ecc.
– da ricordare che con una segnaletica “obbligo di catene da neve”, si è in regola anche senza catene purché con installate “gomme invernali.
Certamente dal punto di vista della sicurezza, considerato che le catene sono utilizzabili solo se c’è neve o ghiaccio, gli pneumatici invernali offrono maggiori garanzie.
Resta comunque il fatto che la legge non obbliga al montaggio di gomme invernali: potendo il cittadino (forse incosciente, forse con la necessità di dar prima da mangiare alla famiglia) optare per le catene a bordo.
Torniamo all’indice di velocità e vi rimando alla tabellina per meglio capire.
Mentre nella stagione estiva debbo montare pneumatici con indice di velocità uguale o superiore a quello previsto per il veicolo (lo stesso principio vale per l’indice di carico ma ora non ci interessa), nella sola stagione invernale ho una deroga: solo se monto pneumatici invernali, posso utilizzare un codice/velocità più basso purché sia almeno “Q” (non è dato sapere perché “Q” che corrisponde ad una velocità, 160 km/h a cui non possiamo viaggiare, ma tant’è).
La facilitazione pare volta a favorire le famiglie, cioè a consentire di risparmiare qualche euro potendo montare, solo per l’inverno, un treno di gomme con indice più basso e, forse, meno caro.
Peccato però che, con l’arrivo della stagione estiva: chi ha montavo il codice velocità giusto, se non ha i soldi per il cambio gomme, può utilizzare gomme invernali anche in estate.
Chi invece ha usufruito della possibilità/sconto con un codice velocità più basso, con la fine del periodo invernale deve obbligatoriamente fare il cambio gomme, pena pesanti sanzioni ed il ritiro della carta di circolazione.
In sostanza la possibilità di utilizzare codice velocità più basso vale solo per il periodo invernale.
Altre necessarie precisazioni.
CODICE M+S oppure M&S o similari (anche qui si veda immagine)
Si tratta di pneumatici estate/inverno che debbono pertanto essere montati col giusto indice di velocità senza necessità di sostituzione ad ogni cambio stagione
QUANTE GOMME DA NEVE
Certamente è da suicidi montarne solamente due sulle ruote motrici….la norma però lo consente, salvo poi rendere responsabile o corresponsabile l’automobilistica in tali condizioni in caso di incidente stradale.
di Maurizio Marchi
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