Abusi edilizi: esito positivo della messa alla prova ed ordine di demolizione

Pubblichiamo alcune considerazioni di S. Maini a margine della sentenza della Cassazione penale, sez. III, 28 agosto 2017, n. 39455 riguardante il rapporto tra reati edilizi e messa alla prova

27 Ottobre 2017
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La fattispecie: un procedimento penale per plurime violazioni in materia edilizia (in senso ampio [1]), sospeso per messa alla prova ex art. 168-bis, c.p., dato l’esito positivo della stessa, si conclude con una sentenza che, dichiarati estinti i reati, “… ha omesso di disporre la demolizione delle opere abusivamente realizzate …”. Impugnata per legittimità proprio per l’omessa pronuncia in ordine alla demolizione, la sentenza viene confermata, perché l’esito positivo della messa alla prova (“… istitutoche può essere fatto rientrare, a pieno titolo, nella cause di estinzione del reato …), preclude la emissione di una pronuncia di condanna e, con ciò, ex art. 31, comma 9, T.U. Edilizia, fa venire meno anche il presupposto fondamentale (la sentenza di condanna, appunto) dell’ordine giudiziale di demolizione [2].

Ma … c’è un “ma”.

Ed il “ma” non sta tanto nelle conclusioni: in effetti, se la messa alla prova (che la Corte definisce “… strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, che non sembra prevedere un preventivo accertamento di penale responsabilità …”) dà esisto positivo, non è certo irragionevole affermare che il processo, sospeso proprio per dare la possibilità all’interessato di meritare la definizione alternativa del processo e la estinzione del reato, non possa concludersi con una sentenza di condanna, visto che il Giudice deve dichiarare l’estinzione del reato ex art. 464-septies, c.p.p..

Il “ma”, dicevo, non sta nelle conclusioni, ma nelle premesse da cui muove la decisione, in sede di legittimità, di questo caso concreto.

 

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[1] Si trattava infatti dei “… reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. c), all’art. 81 cpv. c.p. e il D.P.R. n. 64 del 1974, artt. 1, 2, 20, all’art. 81 cpv. c.p. e L. n. 1086 del 1971, artt. 2, 13, 4, 14, (così come modificati dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72), al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 – bis, all’art. 734 c.p. …”

[2] Che “… Come noto … costituisce l’esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell’autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (per tutte, Sez. U, n. 15 del 1976/1996, Monterisi, Rv. 205336, a mente della quale l’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorchè applicativo di sanzione amministrativa) …” – conforme: Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2016, n. 5735, in www.lexambiente.it

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