Accertamento delle violazioni semaforiche: spetta al ricorrente dimostrare i difetti di installazione dell’apparecchiatura

Cassazione civile, ordinanza 23/10/2017, n. 25026: valida la multa rilevata dal dispositivo, non è necessario che il verbale riporti l’attestazione della corretta funzionalità dell’apparecchio

2 Novembre 2017
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Il caso: Una automobilista otteneva dal Tribunale l’annullamento della multa che si era vista elevare per attraversamento col rosso al semaforo. Il giudice aveva ritenuto che il Comune non avesse adeguatamente dimostrato in giudizio l’osservanza delle disposizioni per il montaggio dell’apparecchiatura Vista Red, utilizzata per il rilevamento, nonché le modalità di posizionamento e l’ubicazione esatta di essa.

L’ente fa ricorso in Cassazione evidenziando che l’apparecchiatura utilizzata è di tipo omologato dal Ministero dei trasporti e che era stata installata secondo le prescrizioni dell’omologa, come risulta dalla documentazione prodotta, tra cui il decreto di omologa e il verbale di collaudo (quest’ultimo facente piena prova fino a querela di falso) che non sono stati impugnati dalla multata.

La Corte, accoglie il ricorso e precisa che “in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso”.

Al contrario, prosegue il provvedimento, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto e sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, oppure situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.

Non è il Comune che deve provare l’idoneità del dispositivo, ma è chi si oppone alla sanzione che deve dimostrare perché l’apparecchiatura non è conforme ai requisiti previsti nel decreto di omologazione.

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