Il Comune affermava che il sinistro si era verificato a causa della presenza sul manto stradale di una macchia di olio proveniente da due cassonetti dei rifiuti presenti sul luogo e, quindi, non per un difetto strutturale della strada ma per una situazione provocata da terzi e che il ricorrente non aveva provato che tra l’insorgere della situazione di pericolo ed il sinistro fosse decorso un tempo tale da consentire l’intervento dell’ente locale.
Il Tribunale respinge la domanda del motociclista, affermando che il custode del bene demaniale destinato all’uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli utilizzatori del bene.
La selezione dei rischi addossabili all’ente locale, infatti, va compiuta attraverso un’applicazione elastica della nozione di caso fortuito. Pertanto se la situazione di pericolo è insorta in un tempo tale da non consentire al Comune di averne conoscenza e di intervenire per rimuoverla, cade qualsiasi ipotesi di responsabilità.
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