Il potere di disporre il
pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate,
spetta, a norma dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689,
all’autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione; poiché questa è applicata dall’autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall’art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine “autorità giudiziaria” indicato nel citato art. 26 va riferito al solo caso del giudice penale competente ai sensi dell’art. 24.
Ne consegue che il giudice civile che decide sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione non può disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un centauro al quale era stata irrogata una multa per guida in stato di ebbrezza, senza patente e assicurazione, con attraversamento del semaforo con il rosso.
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