Secondo la Cassazione tale comportamento integra l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340 c.p. in quanto pur non avendo materialmente interrotto il pubblico servizio, ne turbava il regolare svolgimento.
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Cassazione penale, sentenza 6/11/2017, n. 50435: automobilista piomba sulla gara podistica, condannato per interruzione del pubblico servizio
Secondo la Cassazione tale comportamento integra l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340 c.p. in quanto pur non avendo materialmente interrotto il pubblico servizio, ne turbava il regolare svolgimento.
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