La nuova disposizione pone a carico dei privati le spese per il personale di polizia locale impegnato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione in occasione di manifestazioni promosse dai privati.
I comuni, pertanto, non potranno consentire lo svolgimento di eventi che comportano servizi di sicurezza e polizia stradale necessari per lo svolgimento degli eventi stessi senza aver preventivamente disposto il versamento del corrispettivo da parte del promotore e/o organizzatore.
Sono escluse da tale previsione le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali, tra i servizi a domanda individuale, nonché le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative e di quelle finalizzate a rinforzare altri comandi nonchè quelle svolte nell’ambito di servizi istituzionali previsti dalle leggi, dai regolamenti e dai provvedimenti adottati in emergenza.
L’impiego del personale dovrà essere disposto dal Dirigente responsabile sia in concomitanza dei turni ordinari che, se necessario, facendo ricorso agli straordinari.
Le eventuali ore di servizio aggiuntivo non saranno considerate né ai fini del monte ore massimo pro capite, né per ciò che riguarda il tetto massimo spendibile per straordinari da parte dell’Ente.
In ogni caso, l’impiego del personale non realizza un automatismo tra la quantificazione della somma dovuta dai privati e la remunerazione dei relativi servizi prestati. Si specifica che le modalità di utilizzo delle risorse incamerate dall’Ente frutto delle prestazioni pagate da terzi per i servizi di Polizia locale saranno oggetto di apposita disciplina in sede di contrattazione decentrata e integrativa.
In questo quadro, l’Anci ritiene utile poter avviare una serie di accordi quadro con le rappresentanza dei soggetti organizzatori delle iniziative e con le rappresentanze soggetti di natura commerciale.
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