In particolare, il punto 26 prevede che all’art. 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:
“art. 3 ter – senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo”.
Il punto 27, invece, prevede che: all’art. 90-bis comma 1, del codice di procedura penale, la lett. b) è sostituita dalla seguente:
“b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all’art. 335, commi 1, 2 e 3-ter”.
In particolare, la persona offesa viene avvisata di essere titolare dei diritti e facoltà indicati nell’allegato qui di seguito riportato ove in grassetto sono evidenziate le modifiche alla circolare prot. 535/2016 del 25 febbraio 2016, apportate dalla legge in oggetto.
CONSULTA LA CIRCOLARE
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento