A sancirlo è il D.lgs. 151/2015 che ha attuato le direttive contenute nell’atto legislativo denominato “JOBS ACT” . Infatti a far data del 23/12/2015 il datore di lavoro deve comunicare telematicamente solo gli infortuni superiori ai 3 giorni.
Quando sarà attuato il Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione sarà attivata la sanzione per la mancata comunicazione per gli infortuni superiori ad 1 giorno.
A tal fine l’ INAIL ha creato un “cruscotto infortuni” nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23/12/15 ai dipendenti e prestatori d’opera e denunciati dallo stesso datore di lavoro.
Gli infortuni precedenti saranno consultabili sul “vecchio” cartaceo vidimato.
Il registro infortuni era stato introdotto dal d.P.R. 547/1955, articolo 403, il cui modello è stato approvato con D.M. 12.9.1958, come modificato dal D.M. 5.12.1996.
A. Cuoghi
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