In riferimento alla Circolare prot. n. 46370 del 01/09/2017, avente per oggetto: “Procedure per la nazionalizzazione dei veicoli muniti di C.O.C. Richiesta di Informazioni”, presso atto di quanto segnalato dagli Uffici Dirigenziali coordinati, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni procedurali, si conferma quanto contenuto nella “Comunicazione di servizio n.8 del 9 maggio 2008”, laddove si dispone che: “Per i veicoli muniti di C.O.C. o di certificato di conformità relativo ad una omologazione italiana per veicolo e indipendentemente dal fatto che l’importazione sia “ufficiale” o parallela”. La dichiarazione di conformità deve, ovviamente, essere: valida, sottoscritta da persona allo scopo accreditata dal Costruttore e redatta su modello riconosciuto”.
Si ritiene che l’emissione del Certificato di Origine Comunitaria o del certificato di conformità per veicolo completo, costituisca condizione sufficiente per il riconoscimento dell’idoneità alla circolazione.
“Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art.75, comma 4 del Codice della Strada, relative ai veicoli da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone o a servizio di piazza”.
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