Secondo il Consiglio di Stato Sez. VI – sentenza n. 5950 del 18 dicembre 2017 – lo
stato di abbandono di un bene di per sé non osta alla dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, potendo un manufatto in condizione di degrado ben costituire oggetto di tutela storico-artistica, sia per i valori che ancora presenta, sia per evitarne l’ulteriore decadimento (
ex plurimis, Cons. Stato, VI, 3 aprile 2003, n. 1718; 3 settembre 2001, n. 4591; 28 dicembre 2000, n. 7034).
Tuttavia occorre che l’Amministrazione dei beni culturali prenda in considerazione la realistica possibilità di conservazione e valorizzazione dell’immobile. Diversamente, è concreto il rischio che si persegua una concezione del tutto “astratta” (e quindi vuota) del bene che si vorrebbe tutelare.
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