Detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio

Cass. pen., sentenza 29/01/2018,  n. 4120: in tema di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall’art. 73, comma 1-bis, lett. a), D.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l’onere della prova a carico dell’imputato

6 Febbraio 2018
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Nella sentenza 4120 del 29/01/2018 della VI Sez. Cass. Penale, avverso il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza, impugnante il dispositivo con il quale il giudice dell’udienza preliminare aveva dichiarato non luogo a procedere poiché il fatto non sussiste.

Nelle motivazioni della sentenza – ritenute congrue dalla Suprema Corte –  il Giudice aveva rilevato, in assenza di ulteriori indici rivelatori della destinazione a terzi piuttosto che al dedotto consumo personale,  come non fosse sufficiente a ritenere comprovata la finalità di cessione a terzi il mero dato quantitativo dello stupefacente detenuto dall’imputato, corrispondente ad un panetto del peso di grammi 88 con un certificato peso di gr. 11,968 di principio attivo THC, malgrado dal dato fosse evincibile la potenziale ricavabilità di circa 478 dosi.

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