Era nell’aria da diverso tempo, ma con la circolare protocollo n. 170044 del 24 novembre 2017 il Ministero dell’interno ha finito di tessere la tela con la quale intende intrappolare le amministrazioni locali, vincolandole al pagamento (recte, anticipazione) degli oneri di custodia derivanti da sequestro dei veicoli e ciò anche ove i rapporti siano sorti con la nuova figura del custode acquirente, al di fuori delle previsioni normative correttamente interpretate e applicate dallo stesso Ministero da oltre 10 anni (!).
Meraviglia ancora di più il silenzio dell’ANCI, che in sede di informativa resa nel corso della seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 19 ottobre 2017, si è limitata a chiede l’istituzione di un tavolo tecnico per favorire la sostenibilità degli oneri finanziari destinati a ricadere sulle amministrazioni locali, invece di controbattere ed opporre i chiari riferimenti normativi e le previsioni contrattuali che vincolano le prefetture con i custodi acquirenti, secondo il contratto tipo fornito dal Ministero dell’interno. Ed è certo che di cose da dire, o meglio, da scrivere, ce ne sarebbero state molte; vediamone alcune.
La circolare protocollo n. 170044 del 24 novembre 2017 parte dalla sentenza della Corte di Cassazione civile n. 9394 del 26 marzo 2015 (deposito 8 maggio 2015), richiamandone altre coeve, per motivare che l’anticipazione delle spese di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo conseguente a illeciti puniti ai sensi del codice della strada spetta, ancora oggi, all’amministrazione alla quale appartiene l’organo accertatore che ha applicato la misura cautelare. Le sentenze hanno esaminato i rapporti tra il custode e i Comuni di Trento (sentenza 9394/2015) e Roma (ordinanze 6068/2015 e 13136/2015), ma con riferimento agli oneri maturati per la custodia dei veicoli al di fuori della gestione con il custode acquirente e, correttamente, hanno ritenuto (ratione temporis) applicabili i principi generali del d.P.R. 571/82. È chiaro allora che il giudicato non possa che riguardare tali casi concreti, per cui nulla vale evidenziare, come si legge nella circolare, che il disposto dell’articolo 11, comma 1, del citato d.P.R. 571/82 non colliderebbe con alcuna norma primaria, né della legge 689/81, né del codice della strada, poiché il giudicato si riferisce a rapporti insorti in base alla previgente formulazione dell’articolo 213 del codice della strada. Nemmeno il passaggio della sentenza 6068/2015, virgolettato nella circolare, appare rilevante per dirimere la questione, poiché è pacifico che l’articolo 213, comma 2-ter non abbia abrogato l’articolo 11, comma 3, del d.P.R. 571/82, in quanto il vecchio regolamento resta ancora oggi a disciplinare le procedure di sequestro che ricadono fuori dalla gestione del custode acquirente e, quindi, appare evidente che la Corte di Cassazione lo abbia ritenuto applicabile al caso sottoposto al giudizio dal Comune di Roma [1].
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[1] Il quale, come in altre occasione, sosteneva di essere esente dall’anticipazione delle spese in quanto tale onere graverebbe sull’amministrazione a cui appartiene l’organo accertatore solo nel caso in cui la custodia fosse stata disposta presso i locali della stessa e non anche nel caso in cui, non convenendo o non essendo possibile, il veicolo fosse stato affidato a una depositeria tra quelle inserite nell’elenco della prefettura.
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