Nel caso di specie, è pacifico che l’imputato avesse provveduto alla modificazione della sequenza numerica della targa della sua autovettura al fine specifico di porla in circolazione con i dati di identificazione alterati, giacché l’autovettura di proprietà dell’odierno imputato era guidata proprio da quest’ultimo al momento dell’accertamento della contestata contraffazione.
Deve pertanto riaffermarsi il principio secondo cui integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura.
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