Atti persecutori ed ammonimento (art. 612-bis c.p.): di cosa stiamo parlando?

Mirco Bertazzoni 5 Luglio 2011
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stalkingL’articolo 612 bis codice penale prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.” Sono poi previste aggravanti se la vittima è il coniuge oppure un minore e, cosa importante, cambiano i consueti termini di querela (sei mesi) che non serve essendo prevista la procedibilità d’ufficio quando vittima è un minore, un disabile grave oppure si procede contestualmente ad altri reati perseguibili d’ufficio.

 

La persona che si ritiene offesa, sino a quando non è proposta querela (si esclude questa possibilità con la procedibilità d’ufficio), può esporre i fatti all’ autorità di pubblica sicurezza richiedendo al Questore di procedere con l’ ammonimento nei confronti dell’ autore di tale condotta. La richiesta viene trasmessa dall’ autorità di pubblica sicurezza senza ritardo al Questore, che se lo ritiene necessario assume sommarie informazioni dalle sezioni investigative e dalle persone informate sui fatti. Ove ritenga fondata l’ istanza procede con l’ ammonire oralmente il soggetto verso il quale è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale, di cui copia verrà rilasciata al richiedente ed all’ ammonito. Nel caso in cui il soggetto ammonito continui a molestare la sua vittima, si procede d’ufficio.
Tecnicamente l’ ammonimento non può essere ritirato dalla persona offesa, poiché non è lei che lo ha presentato, ma è un provvedimento emanato direttamente dal Questore. L’ ammonimento, anche se rispettato, rimane agli atti di Polizia. La sua mancata cancellazione non compromette la fedina penale del soggetto ammonito.

 

In sintesi: ottemperando all’ ammonimento, mantenendo un comportamento conforme alla legge, non vi saranno mai conseguenze per l’ ammonito.

 

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