Innanzitutto, l’articolo 9 ha modificato la lettera c) del 1° comma dell’articolo 61 del C.d.S., relativo alla sagoma limite dei veicoli, per consentire l’installazione dei portabiciclette sulle suddette categorie di autobus. Su tali veicoli, infatti, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 2 del 2018, era prevista l’istallazione a sbalzo soltanto posteriore e limitata alle strutture portasci o portabagagli. Con il recente provvedimento, la possibilità della sporgenza posteriore è stata estesa alle strutture portabiciclette ed è stata prevista, limitatamente per queste ultime, anche la possibilità dell’istallazione a sbalzo anteriore.
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