Portabiciclette anteriori per autobus

La Legge n. 2/2018, ed avente ad oggetto Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, fra le diverse disposizioni per la promozione dell’uso del velocipede, ha modificato gli artt. 61 e 164 del C.d.S. per consentire l’installazione di portabiciclette sia anteriormente che posteriormente, sugli autobus

19 Febbraio 2018
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La legge n. 2 dell’11 gennaio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018 ed avente ad oggetto Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, fra le diverse disposizioni per la promozione dell’uso del velocipede, ha modificato gli articoli 61 e 164 del Codice della Strada per consentire l’installazione di portabiciclette, sia anteriormente che posteriormente, sugli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea.

Innanzitutto, l’articolo 9 ha modificato la lettera c) del 1° comma dell’articolo 61 del C.d.S., relativo alla sagoma limite dei veicoli, per consentire l’installazione dei portabiciclette sulle suddette categorie di autobus. Su tali veicoli, infatti, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 2 del 2018, era prevista l’istallazione a sbalzo soltanto posteriore e limitata alle strutture portasci o portabagagli. Con il recente provvedimento, la possibilità della sporgenza posteriore è stata estesa alle strutture portabiciclette ed è stata prevista, limitatamente per queste ultime, anche la possibilità dell’istallazione a sbalzo anteriore.

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