Notifiche a mezzo posta: la relata di notifica fa fede fino a querela di falso

Cassazione civile, Ordinanza 1/2/2018, n. 2486: qualora la notificazione avvenga a mezzo posta, l’attività di notificazione posta in essere dall’agente postale, ai sensi dell’art. 1 L. n. 890/1982, gode della medesima fede privilegiata relativa all’attività di notificazione svolta dall’ufficiale giudiziario

27 Febbraio 2018
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Il caso. L’appellante, in qualità di destinatario della notificazione, aveva rifiutato la consegna dell’atto, circostanza che equivaleva a notificazione eseguita personalmente.

L’appellante propone ricorso per Cassazione denunciando di non aver rifiutato la ricezione dell’atto – il quale presumibilmente era stato rifiutato da un soggetto terzo – e contestando la veridicità delle dichiarazioni del portalettere circa il rifiuto della consegna espresso dal ricorrente medesimo.

La Suprema Corte ribadisce che qualora la notificazione avvenga a mezzo posta, l’attività di notificazione posta in essere dall’agente postale, ai sensi dell’art. 1 L. n. 890/1982, gode della medesima fede privilegiata relativa all’attività di notificazione svolta dall’ufficiale giudiziario, avendo, del resto, medesimo contenuto.

E’ sostanzialmente accertato che il rifiuto è stato fatto dal destinatario, dunque «ne consegue che anche nell’ipotesi di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico».

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